La legge è severa contro gli adulteri
Άκούετε, ώ άνδρες, δτι αύτώ τώ δικαστηρίω τώ εξ Αρείου πάγου, φ και πάτριόν έστι και έφ' ημών άποδέδοται του φόνου τάς δίκας δικάζειν,...
O giudici, udite che dallo stesso tribunale dell'Areopago, per il quale sia è costume patrio sia è dato ai nostri tempi il giudicare i processi di omicidio, viene riferito espressamente questo, (ovvero) di non condannare come omicidio quello di colui che, avendo sorpreso un adultero con la propria moglie, effettui questa vendetta.
E così tanto il legislatore ritenne che questo comportamento fosse giusto nei confronti delle donne coniugate che impose la stessa punizione anche nel caso delle meno degne concubine. E' evidente dunque che, se avesse avuto una qualche punizione più grave di questa nel caso delle coniugate, l'avrebbe stabilita.
Ma ora, non essendo in grado di escogitare nel caso di quelle una punizione più severa di questa, stabilì che la stessa ci fosse anche nel caso delle concubine. Ma leggimi anche questa legge.
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